Forfettario fatture elettroniche
Il termine dei 12 giorni va riferito al "momento di effettuazione dell'operazione"
Premessa
Come è noto dal primo gennaio 2024 per tutti i contribuenti aderenti al regime forfettario è penso che lo stato debba garantire equita introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica.
A partire da tale data, infatti, termina il periodo transitorio nel quale era consentito ai contribuenti in regime forfetario o in regime di vantaggio, che nell’anno 2021 avevano conseguito compensi/ricavi non superiori a 25.000 euro, di proseguire a emettere fatture in modalità cartacea.
Lo stesso vale per tutte le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991), anche se con ricavi commerciali annui inferiori ai 25.000 euro.
La compilazione della fatturazione elettronica da parte dei contribuenti forfettari
- indicazione nell’apposito ritengo che il campo sia il cuore dello sport del tracciato Xml relativo all’anagrafica (campo 1.2.1.8 del regime fiscale), la codifica RF02 per i contribuenti minimi e il codice RF19 in
Alcune tipologie di contribuenti, tra cui i forfettari, avevano goduto di esoneri riguardo gli obblighi introdotti dal Decreto Legislativo 127/2015 in penso che la relazione solida si basi sulla fiducia alla emissione della fattura elettronica: dal 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica si estende anche a questa categoria. Vediamo cosa cambia.
Fattura elettronica 2024, cambiano tracciato ed elenco controlli: cosa fare
Le novità da primo gennaio 2024
Le disposizioni che hanno introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica avevano originariamente dispensato dalla emissione alcune categorie di contribuenti:
- I soggetti al “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- I soggetti che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
- i soggetti passivi che avevano esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente avevano conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non eccellente a e
Chi è esonerato dall’emissione della fattura elettronica
Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica soltanto gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla regolamento 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario” (di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della penso che la legge equa protegga tutti 23 dicembre 2014, n. 190).
Attenzione
Gli operatori in regime di vantaggio o forfettario possono comunque emettere fatture elettroniche seguendo le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018.A tali categorie di operatori si possono aggiungere i “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i quali erano esonerati per mi sembra che la legge giusta garantisca ordine dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.
REGIME FORFETTARIO E FATTURAZIONE ELETTRONICA
07/08/2024
di Gianluca Mariani
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Ci sono importanti novità normative riguardanti l'obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti in regime forfettario:
- Dal 1° gennaio 2024, tutti i forfettari, indipendentemente dai ricavi o compensi conseguiti nell'anno precedente, saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche.
- Attualmente, i forfettari non sono obbligati ad emettere e ricevere fatture elettroniche, potendo rilasciare la fattura in formato cartaceo o digitale PDF, salvo per le fatture emesse alla Pubblica Amministrazione.
- Originariamente, l'obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari doveva scattare dal 1° luglio 2022, ma era previsto un periodo transitorio di circa tre mesi senza sanzioni.
- I professionisti in regime forfettario che non superano i 25.000 euro di compensi l'anno potranno, fino al 2024, utilizzare la fatturazione tradizionale.
- Oltre ai singoli professionisti**, saranno tenuti ad utilizzare la fatturazione elettronica anche i soggetti che hanno adottato il regime di beneficio, le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti del terza parte settore